CPR (Construction Product Regulation) è un Regolamento Europeo (e in quanto tale obbligatorio al pari di una legge) che stabilisce le condizioni di commercializzazione dei prodotti da costruzione. I cavi sono ritenuti “prodotti da costruzione” in quanto materiali che possono essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione (edifici e opere di ingegneria civile), o in parte di esse, e le cui prestazioni incidono sulle prestazioni delle stesse opere di costruzione. Infatti, la loro presenza è significativa ai fini dell’innesco e della propagazione degli incendi, nonchè per l’emissione dei prodotti della combustione. Poichè le loro prestazioni assicurano o contribuiscono alla “protezione passiva” contro gli incendi, sono definiti “prodotti per uso antincendio”.
Pertanto, sono soggetti al Regolamento CPR, da cui ne deriva la denominazione “Cavi CPR”.
In buona sostanza, le caratteristiche elettriche e meccaniche dei “cavi CPR” sono identiche a quelle dei “cavi non CPR” utilizzati fino a qualche anno fa, e quindi non cambiano le portate, così come non cambiano i colori. Dovendo però i cavi CPR garantire più elevate prestazioni antincendio, sono realizzati con isolanti e guaine con caratteristiche diverse; di conseguenza, cambiano le sigle adottate per la designazione dei cavi.
Vedi la tabella “Cavi CPR” per la correlazione tra i vecchi e i nuovi cavi CPR.
A partire dal 1° Luglio 2017, i cavi da installarsi negli edifici sono immessi sul mercato conformemente al Regolamento CPR, mentre, quelli da installarsi su macchine, apparecchi utilizzatori e similari, possono non essere CPR, in quanto non ritenuti prodotti da costruzione benchè fissati all’interno di edifici.
A differenza dei prodotti da costruzione “edili CPR”, che sono presenti sul mercato da anni, i cavi CPR sono stati normalizzati successivamente.
Il Dlgs 16/6/2017 n° 106, entrato in vigore il 9/8/2017, obbliga Progettisti, Costruttori (Imprese Edili e/o Installatori), Direttori dei Lavori, Direttori dell’Esecuzione e Collaudatori, ad utilizzare esclusivamente cavi CPR a partire da tale data, 9/8/2017. L’inosservanza di tale disposizione determina sanzioni amministrative e penali:
- per il Progettista che prescrive prodotti non conformi, sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 €; e … salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
- per Il Costruttore, il Direttore dei Lavori, il Direttore dell’esecuzione o il Collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi, sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 €; e … salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 a 50.000 € qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
L’impiego di cavi “non CPR” è ammesso solo nei casi in cui è possibile dimostrare con “data certa”(*) che la presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o la progettazione o l’inizio dei lavori è antecedente al 9/8/2017.
(*) Da ricordare che, la “data certa” è conseguibile mediante invio di PEC, raccomandata senza busta, annullamento di marca da bollo da parte di pubblico ufficiale, ecc.
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