In merito a cavedi e cavidotti a servizio delle infrastrutture impiantistiche da predisporre nei nuovi edifici, esiste una particolare prescrizione di legge, a volte sottovalutata dai progettisti edili.
- Spesso, i cavedi sono realizzati, non a seguito di una vera e propria progettazione ma, secondo le esigenze pratiche degli installatori durante la realizzazione delle condutture, e quindi, quasi sempre dimensionati per lo stretto necessario e secondo percorsi a discrezione degli stessi installatori.
- La legge 166 del 2002 è il riferimento legislativo relativo all’obbligo di realizzazione delle infrastrutture impiantistiche nell’edilizia.
- L’art. 40 “Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni” riporta:
- “I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade (…..omissis) devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.
Le disposizioni si applicano anche nel caso di realizzazione di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi . . . .”
Quindi, è obbligatorio realizzare cavedi o cavidotti verticali negli edifici multi-unità per le reti di telecomunicazioni e altre infrastrutture digitali.
Sempre l’art. 40 riporta:
Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l’accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l’accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.
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Alcune Guide per la realizzazione di tali infrastrutture nelle parti comuni degli edifici (telecomunicazioni, trasmissione dati e ricezione televisiva) sono:
· CEI 64-50, cap. 3;
· CEI 100-7, cap. 9;
· CEI 306-2, par. 5.2.
La Guida CEI 64-100/1, destinata principalmente ai progettisti edili ed architettonici, dà indicazioni sulla predisposizione delle infrastrutture da utilizzare per l’installazione delle condutture e degli apparati necessari agli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni.
Si applica agli edifici residenziali in costruzione o in fase di ristrutturazione radicale, e tratta la predisposizione nelle parti comuni degli edifici multi-unità di: montanti verticali, distribuzione orizzontale nei pianerottoli, spazi tecnici riservati agli impianti nel sottotetto e nel piano interrato, ecc.
La norma tiene conto delle esigenze complessive degli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni nelle parti comuni degli edifici residenziali, e tratta sia gli spazi necessari ad impianti i cui punti di utilizzazione sono comuni (ad es. l’illuminazione delle scale), sia gli spazi (orizzontali e verticali) dedicati a condutture che attraversano le parti comuni per poi raggiungere i punti di utilizzazione all’interno delle unità immobiliari, dando indicazioni su come evitare di ledere diritti di proprietà e possibili disservizi.
Per quanto riguarda gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, l’eventuale installazione è subordinata alla “Valutazione dei Rischi” ed alla relativa progettazione contemplata nelle Norme CEI 81-10/…
Ovviamente, gli spazi, le condutture, i cavedi e quant’altro necessario agli impianti “meccanici” presenti nelle parti comuni degli edifici (idrici, gas, riscaldamento e condizionamento) sono trattati da norme come le UNI 8289, ecc.
Di seguito, un semplice elenco di quelle che possono essere considerate
Infrastrutture impiantistiche:
-Cavedi
-Cavidotti
-Controsoffitti
-Pavimenti sopraelevati (o galleggianti)
Ritendo opportuno mettere in relazione le esigenze dei Committenti, dei Progettisti, delle Imprese e degli Installatori con i vincoli normativi e con le modalità di fornitura dei vari Gestori, vi rimando ad altri articoli, tabelle e schemi, che troverete sul sito, realizzati interpretando le specifiche norme alla luce delle attuali tecniche costruttive.
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